SINISTRI STRADALI: Danno da lesioni e accertamenti medici necessari
Risarcimento danni da sinistro stradale: prova del danno da lesioni
L’ordinanza in esame, emessa in data 11 Settembre 2018 dalla Corte di Cassazione, affronta la tematica inerente la prova dei danni da lesioni occorsi a seguito di un sinistro stradale. In particolare, si fa riferimento alla documentazione medica necessaria per ottenere il ristoro dei danni.
Di seguito uno stralcio della pronuncia in oggetto:
Corte di Cassazione, Sezione Civile
Ordinanza 11 settembre 2018, n. 22066
“In materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 139, comma 2, nel testo modificato dal Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 32, comma 3 – ter, inserito dalla L. di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.
Alla stregua di tale principio, cui il Collegio intende dare continuità, deve dunque ritenersi che, ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell’invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale”.
SINTESI: L'ACCERTAMENTO CLINICO STRUMENTALE OBIETTIVO NON E' INDISPENSABILE AFFINCHE' SIA RICONOSCIUTA LA SUSSISTENZA DELL'INVALIDITA' PERMANENTE
Sebbene detta norma imponga, ai fini dell’accertamento della sussistenza della lesione biologica (temporanea o permanente), una rigorosa ed oggettiva indagine sulla base di criteri medico-legali; tuttavia, l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà essere considerato indispensabile poichè non costituente l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori.
Il solo fatto che la lesione non sia documentata da un referto strumentale per immagini, non comporta quindi l’insussistenza della lesione stessa e del relativo diritto al risarcimento del danno.
Una tale pronuncia sembra andare in direzione di un rinnovato riconoscimento del diritto risarcitorio e consentirà alle compagnie assicurative minori margini di rigetto delle richieste che, di fatto, potranno non essere più accompagnate dagli esami strumentali quali raggi e risonanze magnetiche che sembravano, in precedenza, appunto indispensabili.