CONDOMINIO: Anticipo delle spese straordinarie
Di seguito, la massima:
Sentenza Corte di Cassazione n.17027 del 28/06/2018
“Al condomino – al quale non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell’urgenza (richiesto dall’art. 1134 c.c.) – non spetta neppure il rimedio sussidiario dell’azione di arricchimento senza causa: sia perché detta azione non può essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposto; sia perché – nel caso in cui la spesa, per quanto non urgente, sia necessaria – il condomino interessato ha facoltà di agire perché sia sostenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1133 c.c. (con ricorso all’assemblea) e 1137 e 1105 (con ricorso all’autorità giudiziaria), con conseguente inesperibilità dell’azione ex art. 2041 c.c. per difetto del carattere della sussidiarietà”
SINTESI: NON E’ POSSIBILE ESPERIRE L’AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Qualora sia carente il requisito dell’urgenza dell’intervento eseguito dal condomino, non potrà essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni ai sensi dell’art. 1134 c.c.. In tale ipotesi, neppure esperibile appare l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per difetto del carattere della sussidiarietà..
Nel caso in cui la spesa, anche se non urgente, sia necessaria, il condomino interessato ha invece facoltà di agire affinché sia sostenuta, ai sensi dell’art. 1133 c.c. (con ricorso all’assemblea) e degli artt. 1105 c.c. e 1137 (con ricorso all’Autorità giudiziaria), direttamente dal Condominio.