CONTRATTI: Appalto in assenza della concessione edilizia
Nullità del contratto di appalto avente a oggetto la costruzione di un'opera in assenza di concessione edilizia
La Corte di Cassazione si occupa, con la pronuncia di cui alla massima sotto riportata, di definire i contorni della validità del contratto di appalto nel caso in cui lo stesso abbia ad oggetto la costruzione di un immobile privo di concessione edilizia, ovvero con concessione scaduta.
Di seguito la massima:
Corte di Cassazione, Sez. II, Ordinanza n. 10173 del 27 aprile 2018
Il contratto di appalto avente a oggetto la costruzione di un’opera senza la prescritta concessione edilizia è nullo per illiceità dell’oggetto e la nullità impedisce al contratto di produrre i suoi effetti sin dall’origine, senza che rilevi l’eventuale ignoranza delle parti circa il mancato rilascio della concessione, ignoranza comunque inescusabile, attesa la grave colpa di ciascun contraente, che avrebbe potuto [dovuto] verificare, con l’ordinaria diligenza, la reale situazione del bene dal punto di vista amministrativo.
Trattandosi di contratto nullo, ex artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione delle norme imperative di cui della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 artt. 31 e 41 e della L. 6 agosto 1967, n. 765, artt. 10 e 13, la nullità permane ancorché sopraggiunga ad esso condono edilizio, in quanto la nullità, una volta verificatasi, anche se non ancora dichiarata, impedisce sin dall’origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri.
All’ipotesi di appalto avente ad oggetto lavori privi di concessione, può assimilarsi anche quella avente ad oggetto lavori relativi ad una concessione ormai priva di efficacia.
SINTESI: E' NULLO IL CONTRATTO DI APPALTO PER LA COSTRUZIONE DI UN IMMOBILE IN ASSENZA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
La Suprema Corte chiarisce che il contratto di appalto avente a oggetto la costruzione di un’opera in assenza della necessaria concessione edilizia (ovvero con concessione comunque ormai priva di efficacia) è nullo.
Tale declatoria impedisce a tale contratto di produrre i suoi effetti ab origine. Conseguentemente il contratto resta nullo anche in caso di successivo condono edilizio che incide solamente sul rispetto delle norme amministrative e non anche sui rapporti di diritto privato.