FAMIGLIA: L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
La determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25134/2018, di cui sono riportati alcuni passaggi della sentenza integrale, torna sul tema relativo all’obbligo di mantenimento dei figli a carico dei genitori. Tale obbligo deve essere proporzionato alle rispettive sostanze e capacità di lavoro.
Di seguito i passaggi fondamentali dell’ordinanza richiamata:
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25134
“Ritenuto che:
- l’articolo 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all’obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita’ di lavoro professionale o casalingo, non detti un criterio automatico per la determinazione dell’ammontare dei rispettivi contributi, costituito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti […], ma preveda un sistema più completo ed elastico di valutazione;
- tale sistema debba […] tenere conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica […] (Cass., 21/01/1995, n. 706; Cass., 05/10/1992, n. 10926) – e delle accennate capacità di svolgere un’attività professionale o domestica […] (Cass., 16/10/1991, n. 10901);
- al criterio del mantenimento “in misura proporzionale” al reddito di ciascun genitore e delle “risorse economiche di entrambi i genitori” […] si ispiri anche l’articolo 337 ter c.p.c. […] con specifico riferimento alla fattispecie […] dei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio;
- per altro verso, nella determinazione dell’assegno di mantenimento debba, altresì, tenersi conto del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’articolo 147 c.c., vincola i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione […] di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessita’ di cura e di educazione;
[si assume come] nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, il giudice di merito debba individuare, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., 10/07/2013, n. 17089; Cass., 22/03/2005, n. 6197)”.
SINTESI: L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO DEVE ESSERE DETERMINATO TENUTO CONTO DI TUTTA UNA SERIE DI ELEMENTI ANCHE ULTERIORI RISPETTO AL MERO CALCOLO MATEMATICO INERENTE LA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEI SINGOLI GENITORI
In primo luogo chiarisce come l’articolo 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all’obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita’ di lavoro professionale o casalingo, non detti un criterio automatico per la determinazione dell’ammontare dei rispettivi contributi.
La normativa, invece, prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione che tenga conto, nella valutazione comparativa delle condizioni dei due genitori, non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica in loro possesso, nonchè della capacità di svolgere attività professionale o domestica. Assume, quindi, come debba tenersi conto del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’art.147 c.c., vincola i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche ad altri aspetti della vita.
Ne consegue che si impone a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli sì in misura proporzionale al proprio reddito, ma che il giudice di merito dovrà individuare ogni elemento utile, ulteriore alla capacità reddituale, per la determinazione dell’assegno. Dovrà valutarsi, oltre alle effettive esigenze del figlio, anche il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, la sussistenza di ulteriori risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
La pronuncia assume ancor più rilevanza alla luce delle recenti modifiche in tema di affidamento condiviso che prevedono la possibilità di collocazione del figlio non autosufficiente presso entrambe le abitazioni dei genitori.