RISARCIMENTO DANNI: Buche stradali e responsabilità del custode
La responsabilità del custode per i danni da insidia stradale
Con le ordinanze in commento, la Corte di Cassazione si occupa del tema della responsabilità del custode delle strade per il caso di danneggiamento occorso ai veicoli a causa delle condizioni dissestate del manto.
In particolare sono trattati i casi di esclusione della responsabilità per causa imputabile al danneggiato.
Di seguito le massime:
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2298/2018
“Affermata la prevedibilità della buca e ricondotto esclusivamente all’imprudente condotta di guida del conducente il suo mancato avvistamento, ha coerentemente escluso la ricorrenza degli elementi della non prevedibilità e la non visibilità del pericolo- necessari ad integrare l’insidia stradale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. (sulla base dell’inquadramento compiuto dal primo giudice e non contestato in sede di gravame); né le censure relative all’erroneità del richiamo all’art. 149 C.d.S. e alla supposizione che le vetture che precedevano il ciclomotore avessero un’«andatura non lineare» valgono a incrinare la sostanziale coerenza di una motivazione che è basata sulla prevedibilità dell’esistenza di buche stradali e sulla possibilità di avvistarle con una condotta di guida più attenta alle condizioni del manto stradale (tenuto conto anche dell’ampiezza dell’avvallamento e dell’orario «centro-diurno» in cui si era verificato il sinistro)”.
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7887/2018
“Una buca poco profonda, di modeste dimensioni, tale da poter essere evitata prestando una semplice attenzione nel camminare”.
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6034/2018
“Nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., primo comma: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione – oggetto di dovere generale riconducibile all’art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un’esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta – delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12032/2018
“La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che il caso fortuito idoneo a fare venire meno la responsabilità del custode può essere costituito anche dal comportamento colposo del danneggiato”.
SINTESI: LA RESPONSABILITA' DEL CUSTODE PUO' ESSERE ESCLUSA SIA PER CAUSA IMPUTABILE AL DANNEGGIATO CHE PER LE SPECIFICHE CONDIZIONI DELL'INSIDIA
L’art.2051 c.c. recita che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Dunque, il custode è responsabile “oggettivamente”, salvo non fornisca la prova che l’evento si sia concretizzato per caso fortuito, escludendosi in tal caso la sua responsabilità. Ma la Suprema Corte aggiunge altri chiarimenti in merito.
In particolare, si afferma che l’insidia (ad esempio una buca presente sul manto stradale) deve essere non prevedibile e non visibile nonché di dimensioni (e qualità) tali da non poter essere evitata con la normale diligenza.
Anche la condotta del danneggiato, tuttavia, può escludere (o limitare anche parzialmente) la responsabilità del proprietario/gestore e custode della strada. E ciò avviene quando la situazione di possibile danno può essere superata attraverso l’adozione delle cautele che il danneggiato deve tenere nella circolazione. In altri termini, un comportamento imprudente vale a spezzare il nesso tra evento, danno e responsabilità del custode. In questo caso, valutata “attivamente” l’incidenza del comportamento del danneggiato, il custode potrà al più essere condannato a un risarcimento parziale corrispondente alla proprio quota di responsabilità.
Il comportamento colposo del danneggiato costituisce, quindi, caso fortuito che può escludere la responsabilità oggettiva del custode.