CONTRATTI: DIRITTI REALI: CESSIONE IMMOBILE SENZA ATTESTAZIONE DI ABITABILITA'
Validità del contratto preliminare di compravendita di immobile privo della certificazione di abitabilità
La Suprema Corte di Cassazione, affronta, con la pronuncia di cui si allega la relativa massima, il tema della validità del contratto di compravendita immobiliare per il caso in cui manchi il certificato che ne attesta l’abitabilità.
Di seguito la massima:
Corte di Cassazione, Sez. VI Ordinaria, Ordinanza 11 Luglio 2018, n.18203
In tema di compravendita immobiliare il disposto dell’articolo 40 della legge 47/1985, consente la stipulazione del contratto di compravendita ove risulti presentata l’istanza di condono edilizio e pagate le prime due rate di oblazione. La disciplina normativa esige che la domanda di sanatoria abbia i requisiti minimi per essere presa in considerazione dalla P.A. con probabilità di accoglimento, occorrendo, quindi, l’indicazione precisa della consistenza degli abusi sanabili, presupposto della somma dovuta a titolo di oblazione, nonché la congruità dei relativi versamenti. Pertanto, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene.
SINTESI: LA MANCATA CONSEGNA DA PARTE DEL VENDITORE DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA' NON DETERMINA AUTOMATICAMENTE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
Ne consegue che, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore. Sarà quindi necessario verificare nel caso specifico la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene, anche in relazione al possibile successivo ottenimento dell’attestazione.