RISARCIMENTO DANNI: Barriere antirumore
Risarcimento danni ex art. 844 c.c. per la realizzazione di barriere antirumore
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, offre interessanti chiarimenti in merito al risarcimento spettante ai proprietari degli immobili ove nelle vicinanze siano apposte barriere antirumore.
Di seguito uno stralcio della sentenza in oggetto:
Corte di Cassazione, II Sez. Civile, Sentenza n. 28893/2018
“[…] La Corte d’Appello ha ritenuto che l’inquadramento normativo individuato dal Tribunale di Borgomanero nell’azione risarcitoria extracontrattuale, ex articoli 2043 e 844 c.c. fosse giuridicamente ineccepibile, in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004 non e’ suscettibile di elidere la valenza precettiva dell’articolo 2043 c.c. e della tutela del diritto di proprietà prevista dall’articolo 844 c.c. […].
D’altronde, in tema di immissioni acustiche, e’ stato affermato che la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 208 del 2008, articolo 6-ter, convertito con modificazioni in L. n. 13 del 2009, al quale (anche) non puo’ aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell’articolo 844 c.c., con l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente […] il soddisfacimento dell’interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (Cass. n. 20927 del 2015; Cass. n. 20198 del 2016)”.
SINTESI: I PROPRIETARI DI IMMOBILI HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DA INQUINAMENTO ACUSTICO NEL CASO IN CUI SIA STATA REALIZZATA NEI PRESSI UNA BARRIERA ANTIRUMORE INADEGUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 844 e 2043 c.c..
Tale tutela, che trova origine negli artt. 844 e 2043 c.c., non viene meno a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 142/2004 (come convertito). Quest’ultimo, infatti, non elide la valenza precettiva di tali norme.
Dovrà quindi valutarsi il grado di tollerabilità delle immissioni rumorose prodotte nel tratto stradale ove sono apposte le barriere.
In caso di superamento di detta soglia di normale tollerabilità, ex art. 844 c.c., sarà quindi possibile ottenere il risarcimento dei danni, anche in forma specifica (con condanna alla realizzazione di una barriera antirumore adeguata.
Non rileva nè il fatto che le immissioni rumorose siano da riconnettersi all’esercizio dell’infrastruttura stradale e, dunque, all’utilizzazione dell’opera pubblica secondo la sua tipica destinazione. nè che dette immissioni avvengano pur nel rispetto del D.P.R. citato.