FAMIGLIA: Debiti tributari del de cuius
L’ordinanza in commento emessa dalla Suprema Corte di Cassazione si occupa dei debiti in materia tributaria del de cuius in ambito successorio
Di seguito le massime del provvedimento richiamato:
Corte di Cassazione, VI Sez. Civile, Ordinanza n. 17970/2018
” […] la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c..
Di conseguenza, incombe su colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, l’onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell’art. 2697 c.c, “l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede”.
L’accettazione dell’eredità è, nel caso di debiti del de cuius di natura tributaria, una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l’obbligazione del chiamato all’eredità a risponderne.
Una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell’eredità”.
SINTESI: IL CHIAMATO ALL'EREDITA' NON RISPONDE DEI DEBITI TRIBUTARI DEL DE CUIUS IN ASSENZA DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'
L’onere di provare l’avvenuta accettazione dell’eredità spetta all’Amministrazione finanziaria che richieda al chiamato, adesso sì erede, l’adempimento dell’obbligazione in precedenza a carico del de cuius.