RECUPERO CREDITI: L'opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale
La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo e per la domanda riconvenzionale
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, richiama l’orientamento delle Sezioni Unite per chiarire quale sia il Giudice competente a decidere circa l’opposizione al decreto ingiuntivo e quale per la domanda riconvenzionale svolta unitamente all’opposizione.
Di seguito la massima:
Corte di Cassazione, Ordinanza 4 maggio 2018, n. 10632
“Le Sezioni unite hanno chiarito che la competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’articolo 645 c.p.c., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilita’ del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicche’ essa non puo’ subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilita’ d’ufficio delle competenze cosiddetta forti in ogni stato e grado. Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi e’ tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l’intera causa puo’ richiedere, nei limiti temporali fissati dall’articolo 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex articolo 45 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 9769 del 18/07/2001)”.
SINTESI: IL GIUDICE COMPETENTE PER L'OPPOSIZIONE E' QUELLO CHE HA EMESSO IL DECRETO INGIUNTIVO. LA COMPETENZA SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DEVE VALUTARSI IN RAGIONE DELLO SPECIFICO VALORE
Tuttavia, la domanda riconvenzionale svolta in sede di opposizione, che prevedesse una richiesta di condanna al pagamento di somme che superano la competenza per valore del Giudice che ha emesso il titolo impugnato, dovrà essere decisa dal diverso Giudice competente.
Dunque, esemplificando, in caso di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace (importo domandato < € 5.000,00), l’opposizione dovrà essere svolta innanzi a questo Giudice. Tuttavia, se in sede di opposizione sia svolta una domanda riconvenzionale con richiesta di condanna al pagamento di somme superiori a € 5.000,00, la competenza a decidere su questa domanda spetterà al Tribunale.
Il Giudice dell’opposizione dovrà quindi dichiararsi incompetente sulla domanda riconvenzionale e, separate le due cause, decidere sulla sola opposizione (pronuncia sulla legittimità del decreto opposto e sul diritto di credito da questo portato) rimettendo la decisione sulla domanda riconvenzionale al Giudice competente per valore.
Qualora il giudizio sia comunque rimesso integralmente al Giudice superiore, questo sarà tenuto a promuovere il Regolamento di competenza.