CONTRATTI: Polizza assicurativa sulla vita
Annullabilità del contratto di assicurazione per vizio del consenso
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza in commento, si occupa di una delle cause di annullabilità del contratto di assicurazione sulla vita precisando il contenuto dell’onere probatorio.
Di seguito la massima:
Tribunale di Brescia, Sezione 2 civile, Sentenza 22 settembre 2017, n. 2706
Per l’annullabilità del contratto di assicurazione (avente ad oggetto la stipula di una polizza vita che preveda in caso di scadenza o di premorienza, la liquidazione di una certa somma di denaro), per vizio del consenso, bisogna far riferimenti al momento della sua conclusione. Costituisce causa di annullamento del contratto, ai sensi dell’art. 1892 c.c., la reticenza dell’assicurato che si ha quando all’atto della conclusione del contratto, simultaneamente, si verificano tra condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente, che l’assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grava, che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore. Grava sull’assicuratore l’onere probatorio in merito alla sussistenza di dette condizioni, costituenti il presupposti di fatto e di diritto dell’inoperatività della garanzia assicurativa. Le reticenze o l’inesattezza delle dichiarazioni, di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., possono essere integrate da qualsivoglia circostanza sintomatica dello stato di salute del contraente, che l’assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di uno specifico questionario.
SINTESI: E' ANNULLABILE IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA QUALORA L'ASSICURATORE PROVI CHE L'ASSICURATO HA RESO FALSA DICHIARAZIONE SULLE PROPRIE EFFETTIVE CONDIZIONI DI SALUTE
Dunque, sotto il primo profilo, il Giudice di merito prevede che, per valutare la sussistenza del vizio del consenso, bisogna innanzitutto far riferimenti al momento della conclusione del contratto. In tale circostanza, costituirà causa di annullamento del contratto ex art.1892 c.c., la reticenza dell’assicurato; quest’ultima è da ritenersi sussistente quando l’assicurato, con dolo o colpa grave, abbia reso la dichiarazione sulle proprie condizioni di salute in modo inesatto o reticente, sempre che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore. La reticenza o l’inesattezza della dichiarazione possono essere integrate da qualsivoglia circostanza sintomatica dello stato di salute del contraente che l’assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di uno specifico questionario.
Sulla seconda questione, il Tribunale afferma che l’onere di provare la sussistenza delle condizioni (circostanze) suindicate, costituenti il presupposti di fatto e di diritto dell’inoperatività della garanzia assicurativa, grava sull’assicuratore.