RECUPERO CREDITI: PRESCRIZIONE E RICONOSCIMENTO DEL CREDITO
L'efficacia interruttiva della prescrizione conseguente al riconoscimento del credito
L’interessante pronuncia del Tribunale di Trieste (Sentenza n.224/2018), chiarisce, con chiarezza e condivisibile logica, quali siano i soggetti che possono, tramite il riconoscimento, far venire meno gli effetti estintivi della prescrizione di un credito o, per meglio dire, interrompere la stessa.
Di seguito la massima della sentenza in commento:
Tribunale di Trieste, Sentenza n. 224 del 05.04.2018
“In tema di richiesta compenso prestazioni professionali e prescrizione vale il principio generale secondo cui il riconoscimento del diritto è idoneo ad interrompere la prescrizione a norma dell’art. 2944 c.c., purché provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. In altre parole, nei confronti di chi abbia poteri dispositivi riguardo al diritto preteso e/o di chi sia abilitato ad agire in nome e per suo conto.”.
SINTESI: COLUI CONTRO IL QUALE IL DIRITTO PUO' ESSERE FATTO VALERE E' IL SOGGETTO CHE, CON IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO, INTERROMPE LA PRESCRIZIONE A NORMA DELL'ART.2944 C.C.
Il decorso del termine di prescrizione, tuttavia, può essere interrotto; è quanto avviene quando il debitore effettua un formale riconoscimento del credito stesso a una certa data. Solo da quest’ultima inizierà nuovamente a decorrere il termine di prescrizione.
Nella pronuncia in esame, il Tribunale svolge un’indagine sul soggetto che, effettuando tale riconoscimento, sia in grado di produrre la suddetta interruzione ai sensi dell’art.2944 c.c..
Il Giudice afferma che il riconoscimento, per produrre l’effetto interruttivo, debba provenire “da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”. E cioè da colui che abbia poteri dispositivi riguardo al diritto preteso, ma attenzione, non solo dal debitore, potendo essere espresso anche da chi sia abilitato ad agire in nome e per suo conto.