CONDOMINIO: Ripartizione delle spese condominiali
La ripartizione delle spese di manutenzione dei frontalini dei balconi di edifici condominiali
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, torna sul tema delle spese relative ai frontalini dei balconi degli edifici condominiali. Chiarisce, quindi, quale soggetto sia tenuto al pagamento e in che misura debba avvenire la ripartizione della spesa complessiva tra i condomini.
Di seguito il passaggio più significativo dell’ordinanza:
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 27 giugno 2018, n. 27413 (depositata il 29.10.2018)
Stante la natura di parti comuni ex articolo 1117 c.C. n. 3, le spese per la riparazione e la manutenzione dei frontalini sono a carico di tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle singole proprietà e nessuna deroga a quanto previsto dal suddetto articolo può essere inserita nel regolamento condominiale.
SINTESI: LE SPESE DI MANUTENZIONE DEI FRONTALINI DEI BALCONI SONO A CARICO DEL CONDOMINIO. LA LORO RIPARTIZIONE DEVE ESSERE PROPORZIONATA NECESSARIAMENTE AL VALORE DELLE SINGOLE PROPRIETA' INDIVIDUALI
In primo luogo, conferma come i frontalini dei balconi, elementi a questi esterni, non possano ritenersi di proprietà esclusiva. Questi elementi, perciò, sono da considerarsi di proprietà condominiale comune. Dall’altra chiarisce quali siano i canoni da seguire per l’esatta ripartizione tra i condomini, anche in presenza di deroga contrattuale.
La Suprema Corte ha evidenziato, infatti, come nel regolamento condominiale non possa essere inserita una clausola che incida sulla modificazione della titolarità delle parti di proprietà condominiale. Non è quindi possibile estendere la proprietà esclusiva anche ai frontalini dei balconi facenti parte dell’intero immobile. Ciò in considerazione della loro attinenza al decoro architettonico dell’edificio e la loro funzione di tipo estetico proprio rispetto all’edificio nel suo complesso.
Costituendo, pertanto, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., la spesa per la relativa riparazione dovrà ricadere su tutti i condomini, ripartita in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, coerentemente a quanto definito dalle tabelle millesimali approvate.