FAMIGLIA: Convivenza more uxorio
Diritto al rimborso delle spese sostenute sull'immobile del convivente
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 21479/2018, di cui sono riportati i passaggi fondamentali, si esprime in merito al richiesta di rimborso delle spese sostenute da un soggetto per le opere di ristrutturazione e arredamento dell’immobile di proprietà della convivente.
Di seguito le parti fondamentali della sentenza:
Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 21479/2018
Il presente giudizio trae origine dal ricorso avverso la sentenza n.288 emessa dalla Corte di Appello di Genoa in accoglimento dell’impugnazione proposta nei confronti della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di restituzione della somma di € 51.645,69, importo corrispondente a quanto pagato per la ristrutturazione ed arredo di un appartamento intestato alla convivente ove, per qualche anno, l’appellante aveva vissuto con l’appellata e il figlio nato dalla loro relazione more uxorio. La richiesta di restituzione era stata proposta a titolo di arricchimento senza causa e/o di indebito oggettivo.
Respinta in primo grado, la domanda era stata accolta in appello […] essendo stato dimostrato che il contributo economico offerto per l’acquisto, la ristrutturazione e l’arredamento della casa avevano determinato un oggettivo arricchimento per l’unica proprietaria della casa la quale, pertanto, nell’ipotesi di vendita avrebbe tratto profitto dal conferimento effettuato dal convivente non proprietario.
La dazione appariva “significativa” e, pertanto, estranea agli esborsi necessari alla condivisione della vita quotidiana. Il mancato recupero dell’importo, una volta cessata la convivenza, configurava un ingiustificato impoverimento del solvens ed un ingiustificato arricchimento dell’accipiens.
Nel giudizio di merito la domanda era stata impostata in termini di indebito pagamento ovvero di arricchimento senza causa. Parte convenuta (la proprietaria) aveva contestato il diritto alla ripetizione eccependo l’inesistenza del diritto in ragione della qualificazione dell’attribuzione patrimoniale in termini di obbligazione naturale, fattispecie che è stata tuttavia esclusa.
Ritenuta infondata per difetto dei presupposti l’azione di pagamento indebito, era applicabile al caso di specie la generale azione di arricchimento senza causa. L’esborso del convivente non proprietario è stato ritenuto estraneo a quelli resi necessari dalla condivisione della vita quotidiana, con la conseguenza che il mancato recupero di detta somma configurava l’ingiustizia dell’arricchimento da parte della proprietaria (in conformità alla Sent. C.Cassazione n.11330/2009).
La Corte di Cassazione rigettava quindi il ricorso.
SINTESI: E' LEGITTIMA LA RICHIESTA DI RIPETIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DEL CONVIVENTE INERENTI UNA PROPRIETA' ESCLUSIVA CHE ECCEDANO QUELLE NECESSATE DALLA CONDIVISIONE DELLA VITA QUOTIDIANA
La Suprema Corte chiarisce come vi sia una netta differenza tra le spese sostenute dai conviventi per la condivisione della vita quotidiana e quelle che, invece, vanno ad accrescere il valore dell’immobile di cui un solo convivente è unico proprietario.
In altri termine, ci spiega che le spese, non irrisorie, sostenute dal convivente non proprietario e che vadano ad accrescere il valore del bene di proprietà dell’altro convivente (unico titolare), sono ripetibili a conclusione della convivenza, non potendosi qualificare, dette spese, in termini di obbligazione naturale che, di per sè, ne escluderebbe la ripetibilità. L’azione è quella di arricchimento senza causa.
Dunque, le spese per la convivenza, ad esempio per l’acquisto del cibo ovvero per il pagamento delle utenze, attengono alla sfera della vita in comune e non sono ripetibili. Le spese, non irrisorie, che accrescono il valore della proprietà esclusiva di uno dei conviventi, invece, lo sono.