SOCIETA': SCIOGLIMENTO RAPPORTO LIMITATAMENTE A UN SOCIO
La liquidazione della quota del socio
La pronuncia della Corte d’Appello di Campobasso, qui in commento, affronta la questione relativa alla liquidazione spettante al socio uscente da una società.
Di seguito la massima:
Corte d’Appello di Campobasso, Sez. 2 civile, Sentenza 21 settembre 2017, n. 348
In materia societaria nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento della società, al socio uscente spetta la liquidazione della sua quota, ai sensi dell’art. 2289 c.c. e non la quota di liquidazione risultante all’esito del riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto per l’assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del socio in quello di liquidazione della società è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due, che sussiste solo ove il primo attenga ad un diritto non ancora definitivamente acquisito, quando si verifichino i presupposti per l’apertura del secondo.
SINTESI: AL SOCIO USCENTE SPETTA LA LIQUIDAZIONE DELLA SUA QUOTA, AI SENSI DELL'ART. 2289 C.C. E NON LA QUOTA DI LIQUIDAZIONE RISULTANTE ALL'ESITO DEL RIPARTO FRA TUTTI I SOCI,
In tal caso, al socio uscente spetta la liquidazione della sua quota ai sensi dell’art. 2289 c.c., dunque, definita in ragione della “situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento [singolo]”.
La quota di liquidazione spettante non è quindi, nel caso di successivo scioglimento dell’intera compagine societaria, quella risultante all’esito del riparto fra tutti i soci, quest’ultima spettante qualora la liquidazione avvenisse, appunto, in ragione dello scioglimento della società e non della liquidazione della singola quota sociale.