SOCIETA': INOPPONIBILITA' AL FALLIMENTO DEGLI ATTI DISPOSITIVI TRASCRITTI
La Corte di Cassazione si occupa degli effetti che prodotti dall’estinzione dei procedimenti espropriativi individuali, dovuti al fallimento della società esecutata, sulle trascrizioni eseguite precedentemente alla pronuncia della sentenza di fallimento.
Di seguito uno stralcio della sentenza in oggetto:
Corte di Cassazione, I Sez. Civile, Sentenza n. 5655/2019
“La giurisprudenza di questa Corte […] ha sostenuto che ove, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l’espropriazione di uno o più immobili del fallito il curatore, a norma della L. Fall., art. 107, si sostituisce al creditore istante e tale sostituzione opera di diritto […].
Nel caso in cui poi il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi della L. Fall., art. 51, dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, il curatore, a mente della L. Fall., art. 107.
Dunque in linea generale l’atto di alienazione di un bene immobile, compiuto e trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, è inopponibile all’esecuzione individuale in corso, benché tale inopponibilità sia non assoluta e rimanga condizionata alla permanenza del processo esecutivo, di modo che, in caso di estinzione del processo esecutivo prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, ex art. 632 c.p.c., diventano inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza e tra questi anche il pignoramento.
Costituisce eccezione a questo principio il venir meno della procedura esecutiva che dipenda dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in quanto in questo caso l’esecuzione individuale si trasforma […] in esecuzione collettiva, i cui effetti sostanziali e processuali decorrono dal pignoramento, sicché il curatore può giovarsi dell’inopponibilità prevista contro gli atti traslativi trascritti posteriormente al pignoramento ma prima della sentenza dichiarativa di fallimento”.
SINTESI: L'ATTO DI DISPOSIZIONE DI UN IMMOBILE TRASCRITTO DOPO IL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE E PRIMA DEL FALLIMENTO E' INOPPOBILE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE ANCHE QUALORA IL PROCEDIMENTO ESECUTIVO INDIVIDUALE SIA DICHIARATO ESTINTO
- ove, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l’espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce di diritto al creditore istante;
- nel caso in cui il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, diventa improcedibile;
- tale improcedibilità non determina tuttavia la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento, giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato il curatore;
- la L. Fall.,in particolare l’art. 107, è volto a salvaguardare la piena attitudine del pignoramento a produrre effetti a vantaggio dell’intero ceto creditorio, a prescindere da scelte o attività compiute eventualmente a posteriori dal curatore;
- l’atto di alienazione di un bene immobile, compiuto e trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, è inopponibile all’esecuzione individuale in corso;
- tale inopponibilità è condizionata alla persistenza del processo esecutivo;
- in caso di estinzione del processo esecutivo prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, diventano inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza e tra questi anche il pignoramento;
- costituisce eccezione a questo principio il venir meno della procedura esecutiva che dipenda dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in quanto in questo caso l’esecuzione individuale si trasforma in esecuzione collettiva, i cui effetti sostanziali e processuali decorrono dal pignoramento.
Conseguentemente, il curatore potrà giovarsi dell’inopponibilità prevista contro gli atti traslativi trascritti posteriormente al pignoramento ma prima della sentenza dichiarativa di fallimento.
Rimane irrilevante, per ciò, l’esito del procedimento esecutivo in corso alla data di apertura del fallimento.